Con la circolare n. 8/E del 1° aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione della disciplina introdotta dalla Stabilità 2015 (legge 190/2014), che ha modificato il regime fiscale delle somme percepite, in caso di morte, dai beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita. In particolare, ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’esenzione Irpef non è più totale, ma riguarda la sola copertura del “rischio demografico”, cioè la differenza tra durata della vita di una persona e durata media della vita della popolazione. In pratica, restano totalmente esenti le sole assicurazioni “temporanee caso morte”, quelle in cui la copertura del rischio demografico è pari al 100%.
Invece, nel caso di assicurazioni miste, caratterizzate dalla presenza anche di una componente finanziaria, solo il capitale per il rischio demografico continua a rimanere esente da Irpef; per la quota restante, invece, i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono redditi di capitali per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.
Il documento di prassi spiega con alcuni esempi come calcolare l’imponibile e l’imposta.