Con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulla nuova disciplina dell’interpello del contribuente, a seguito della revisione della disciplina degli interpelli attuata dal D.Lgs. n. 156/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, che ha provveduto ad un riordino complessivo del sistema. In attuazione dell’articolo 8 di tale decreto legislativo, il 4 gennaio 2016 era stato pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate contenente le nuove disposizioni procedurali applicabili alle istanze validamente presentate a partire dalla predetta data.
L’Agenzia ha fornito istruzioni sugli aspetti procedurali comuni a tutte le tipologie di interpello.
In particolare, riguardo ai soggetti legittimati alla presentazione delle istanze, ha chiarito che possono presentare interpello anche i soggetti non residenti, coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti, i sostituti di imposta ed i responsabili di imposta.
Le istanze devono essere presentate tramite:
- consegna a mano;
- spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- presentazione per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata;
- presentazione attraverso l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle entrate che non è al momento operativo e sul quale l’Agenzia rinvia a future istruzioni;
- mediante la posta elettronica libera agli indirizzi [email protected] (se si tratta di istanze relative a quesiti attribuiti all’area Territorio) e [email protected] (se si tratta di istanze relative a quesiti attribuiti all’area Entrate) per i contribuenti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.