Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 178 - 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 40 per cento dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016. Detta riduzione, che si applica con condizioni differenziate per i datori di lavoro del settore agricolo, opera per un periodo di due anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore.
L’Inps, con circ. n. 57 del 29 marzo 2016 fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo;