La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6096 depositata il 30 marzo 2016, ha affermato che, nel caso di donazione avente valore inferiore rispetto alle franchigie previste per l'imposta sulle successioni e donazioni, ipotesi nella quale l'atto di donazione non risulta soggetto all'imposta di donazione, si applica comunque l'imposta di registro fissa nella misura oggi prevista di 200 euro, per la registrazione dell'atto di donazione medesimo.
Le donazioni, infatti, devono, a pena di nullità, essere redatte per atto pubblico e, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 346/1990, devono essere registrate entro in termine fisso secondo le disposizioni del D.P.R. n. 131/1986.