Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto ministeriale 10 marzo 2016, pubblicato nella G.U. 25 marzo 2016, n. 71, modifica il decreto 31 gennaio 2011 concernente le modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida. Nello specifico, il provvedimento prevede la revoca dei codici di identificazione rilasciati a medici non più in possesso del requisito dell'onorabilità in seguito a condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero anche con sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti al libro II, titolo VII, del codice penale. Inoltre non potrà essere richiesto un nuovo codice identificativo se non dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla revoca del precedente codice.