Il Ministero del Lavoro E delle Politiche Sociali, con Nota 24 marzo 2016, n. 1765, e intervenuto per fornire chiarimenti sull’art. 26, D.Lgs. n. 151/2015, in materia di dimissioni/risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ed in particolare sull’attività svolta dalle Commissioni di certificazione presso le Direzioni Territoriali del Lavoro.
Nello specifico l’art. 26 del d.lgs. 151/2015 stabilisce che "la trasmissione dei moduli (...) può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h) e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276". La formulazione normativa fa evidentemente riferimento alle "sedi" dove possono essere formalizzate le dimissioni o la risoluzione consensuale e non già alle Commissioni di certificazione intese come "organi". Ciò è confermato dalla circostanza secondo cui si fa riferimento anche a patronati ed enti bilaterali, che vanno evidentemente intesi come "sedi" in cui è possibile assistere il lavoratore - di cui si è accertata l’identità - nella mera compilazione e invio del modello di dimissione/risoluzione consensuale.