L’INPS, con Circolare 17 marzo 2016, n. 50, ha fornito ulteriori indicazioni sull’articolo 1, commi da 263 a 270, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) riguardanti le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla c.d. Settima salvaguardia esodati, nonché la modalità ed il termine di presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia.
In particolare, chiarisce le particolarità relative alle singole tipologie di lavoratori potenziali destinatari della salvaguardia, ai fini dell’istruttoria delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia, ossia:
- Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
- Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
- Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
- Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
- Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro