L’INPS, con circolare n. 52 del 17 marzo 2016, stabilisce che con decreto del 1° dicembre 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato – per il 2015 - la riduzione contributiva, nella misura dell’11,50%, prevista dall’articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Va sottolineato, inoltre, che l’agevolazione:
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015;
- non trova applicazione sul contributo - pari allo 0,30% della retribuzione imponibile - previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.