L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 3/E/2016, ha affermato che non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione come spesa sanitaria, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Ad esempio, non sono mai detraibili, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione, le spese sostenute per prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite. Con riguardo alle prestazioni del chiropratico, invece, le Entrate affermano che, sebbene si tratti di una figura professionale ad oggi priva di regolamentazione, la detrazione è ammessa sulla base delle indicazioni date dal Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute) con la circolare n. 66/1984, in cui si è riconosciuta la possibilità di eseguire prestazioni chiroterapiche presso idonee strutture debitamente autorizzate la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia. Sono ammessi in detrazione anche i trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, mentre ad oggi non sono ancora detraibili i trattamenti di “haloterapia” (o grotte di sale) in quanto il Ministero della Salute sta ancora svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie.