Con provvedimento direttoriale del 16 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate ha modificato alcuni punti di un precedente provvedimento del 22 febbraio 2013 e, contemporaneamente, ha apportato gli aggiornamenti necessari alle istruzioni per la predisposizione del modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e alle relative specifiche tecniche. L'aggiornamento si è reso necessario perché dal 2016 anche i sostituti d’imposta gestiti dal Sistema NoiPa sono inclusi, in via sperimentale, nel flusso telematico 730-4 attraverso l’Agenzia delle Entrate. In precedenza, invece, nel caso in cui il sostituito si fosse rivolto per la propria dichiarazione 730 a un Caf o a un professionista abilitato, questi sostituti avrebbero ricevuto i risultati contabili da chi aveva prestato assistenza fiscale e non dall’Agenzia delle Entrate. Unico escluso dall’obbligo di comunicare un indirizzo telematico resta l’Inps, che riceve i modelli 730-4 via web attraverso i propri canali.