Con la Circolare n. 5/E pubblicata ieri 16 marzo dall’Agenzia delle Entrate, sono state forniti chiarimenti su come applicare il “nuovo” credito d’imposta per ricerca e sviluppo alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015. Tra i chiarimenti forniti, viene precisato che il credito d'imposta è cumulabile con altri bonus, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 91/2014. Inoltre, i costi ammissibili al credito di imposta rilevano per l’intero ammontare anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile da Patent box.
Il bonus è ora concesso in maniera automatica, a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate, senza dover presentare un’apposita istanza per via telematica.
Il credito è concesso fino all’importo massimo di 5 milioni di euro a favore di ciascun beneficiario, a condizione che l’impresa effettui una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro. La misura, cioè l’aliquota da applicare per il calcolo del bonus, varia a seconda della “tipologia” di spesa sostenuta.
Anche gli enti non commerciali possono beneficiare del bonus, se esercitano un’attività commerciale. Ad essi vanno poi aggiunti i consorzi e le reti di imprese, a patto che effettuino attività di ricerca e sviluppo. L’incentivo può interessare anche le imprese neo-costituite, la cui attività è stata intrapresa a partire dal 2015.