l’INPS, con Circolare 14 marzo 2016, n. 48 ha stabilito gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del credito cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’ indennità di disoccupazione DIS-COLL e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2016. La definizione tiene conto di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016: "Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero". In applicazione dunque di quanto previsto dal comma 287, anche l’aggiornamento degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2016 è stato effettuato sulla base dei valori indicati per l’anno 2015.