Con la Risoluzione n. 11/E del 9 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per gli importi dovuti a seguito di controlli automatizzati da 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. I nuovi codici riguardano gli importi erogati dai sostituti d’imposta a titolo di “bonus Irpef di 80 euro” e recuperati in compensazione tramite codice tributo “1655” (“165E”, per gli utilizzatori dell’F24 enti pubblici). I codici tributo da indicare nel modello F24 per le somme che risultano dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione e che si vuole versare solo in parte sono:
- “997B”, per l’imposta
- “998B”, per gli interessi
- “999B”, per la sanzione.
La stessa Risoluzione n. 11/E/2016, a seguito della ridenominazione del codice tributo 1135 operata con la Risoluzione n. 96/E/2014 (“imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del dl 24 aprile 2014, n. 66 – regime amministrato”), provvede ad adeguare alla nuova ridenominazione anche i corrispondenti codici (962A, 963A e 964A) da utilizzare per le somme dovute a seguito di controllo ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973.