Il Ministero della Salute ha pubblicato nella G.U. 7 marzo 2016, n. 55 il Decreto ministeriale 18 novembre 2015, il quale individua le modalità di erogazione del contributo in caso di inidoneità del lavoratore dipendente alla donazione di sangue . I casi di inidoneità alla donazione per le quali è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure, sono i seguenti:
a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;
b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.
In tali casi, è riconosciuta la contribuzione figurativa limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure.
La non idoneità del donatore è certificata dal medico, responsabile delle selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell'Unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.
Il donatore lavoratore dipendente, unitamente all'istanza da inoltrare al proprio datore di lavoro, allega la certificazione di inidoneità, ai fini della garanzia della retribuzione.