Nella Circolare INAIL 07 marzo 2016, n. 7, sono stati indicati i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi, per l’anno 2016. A seguito della variazione negativa dell'indice dei prezzi al consumo registrata dall' Istat e della legge di stabilità 2016 che annulla tale dato, i limiti restano invariati rispetto agli importi del 2015 ( per il premio ordinario resta pari a euro 47,68; rapportato a mese, il minimale assume quindi il valore di euro 1.239,68)
Si ricorda infatti che che la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:
- delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti - minimale contrattuale
- dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente indicizzati in base al costo della vita - minimale di retribuzione giornaliera.
Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due. Pertanto, il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere l’importo più elevato tra quello contrattuale e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera.