La CONSOB, con la Delibera 24 febbraio 2016, n. 19521, pubblicato nella G.U. 07 marzo 2016, n. 55 ed entrato in vigore l’8 marzo 2016, ha modificato il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob (art. 24 della legge 262/2005). Il provvedimento sanzionatorio sarà pubblicato per estratto nel Bollettino della Consob dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto interessato ovvero, nel caso di più soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione.
L'estratto conterrà almeno:
a) le fonti normative poste alla base del procedimento sanzionatorio;
b) i fatti contestati e la disposizione violata;
c) la sintetica indicazione degli atti del procedimento;
d) la decisione della Commissione con la menzione del soggetto sanzionato, l'indicazione della violazione accertata, del tipo e dell'entità della sanzione applicata nonché dei criteri posti alla base della determinazione della sanzione, ai sensi dell'art. 194-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
A margine del provvedimento pubblicato sono annotate le informazioni riguardanti l'avvenuta presentazione di ricorso giurisdizionale da parte del soggetto interessato con riguardo a:
1) l'autorità adita e le date di notifica e deposito del ricorso;
2) l'indicazione degli estremi dei provvedimenti, anche cautelari, adottati dall'autorità adita sul ricorso, anche se non definitivi;
3) la decisione sul ricorso.
Le medesime informazioni sono pubblicate con riguardo ai giudizi di impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità adita sul ricorso. La Commissione può disporre nel provvedimento sanzionatorio modalità ulteriori di pubblicazione, ponendo le relative spese a carico del soggetto interessato.