Il Ministero dello sviluppo economico, con Decreto ministeriale 25 gennaio 2016, ha individuato la nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di beni strumentali da parte delle PMI, c.d. Nuova Sabatini. e modifiche alla “Nuova Sabatini” prevedono che i contributi a favore delle PMI che acquistano beni strumentali possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della CDP. Le banche e le società di leasing che si avvarranno di questa opportunità utilizzando la doppia provvista dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di finanziamento che presenta le condizioni più favorevoli.
Il decreto riduce anche i tempi di concessione dei contributi e introduce elementi di semplificazione delle procedure e della documentazione da produrre per la loro erogazione. Una successiva circolare ministeriale, già pronta, stabilirà, tenendo conto delle esigenze di adeguamento del sistema bancario, la data a partire dalla quale scatteranno le nuove procedure (verosimilmente dal 2 maggio prossimo).
Possono beneficiare di tali agevolazioni, le PMI:
- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo Registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.
- Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
- Per beneficiare delle citate agevolazioni, le imprese devono avere una sede operativa in Italia.