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REVERSE CHARGE: MODIFICATA L'APPLICABILITÀ PER ALCUNE CESSIONI

Reverse charge: modificata l'applicabilità per alcune cessioni

Il legislatore italiano, recependo le direttive europee, ha modificato un po' l'ambito di applicabilità del reverse charge

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Con il D.Lgs. n. 24/2016, di attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, è stato aggiornato l’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 secondo le indicazioni della Comunità europea. Il decreto rivede i casi per cui prevedere l’inversione contabile e introduce il meccanismo di reazione rapida contro le frodi (quick reaction mechanism). Nella nuova versione le merceologie interessate dal reverse charge sono stati un po' modificate. Il reverse charge si applica: ai telefoni cellulari, ma non più anche ai loro componenti e accessori; ai pc e loro componenti ed accessori, ma anche a console da gioco, tablet, laptop e dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Il reverse charge non si applica più, invece, alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere e alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attivita' 47.11.1), supermercati (codice attivita' 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita' 47.11.3).

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Tag: REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE

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Commenti

albebacca - 07/03/2016

a loro non gliene frega niente purtroppo... tanto i problemi sono di chi lavora nel settore... anzi meglio... eventualmente possono fare sanzioni a raffica...

Miky - 07/03/2016

Mi chiedo se quei signori, che tutte le notti sognano qualcosa, e tutte le mattine cambiano le norme fiscali a seconda di quello che hanno sognato, si immaginano, anche solo lontanamente, quanto sia difficile lavorare e districarsi in questo mare di decreti, leggine, chiarimenti, circolari ..... Siamo alla follia pura.

paolo - 07/03/2016

E la chiamano semplificazione fiscale

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