L’Inps, con circ. 29 febbraio 2016 n.43 rende noto che l’art. 7, comma 9, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 6 agosto 2015, n. 125, sopprime, con effetto dal 1° dicembre 2015, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas. La citata disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° dicembre 2015, cessa ogni contribuzione al Fondo e non viene liquidata nessuna nuova prestazione. Dalla medesima data viene istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi in capo al soppresso Fondo.
A carico della predetta Gestione vengono posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi esistenti alla data del 30 novembre 2015 nonché le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi.
Per gli iscritti al Fondo e per i soggetti in prosecuzione volontaria della contribuzione che alla data del 30 novembre 2015 non maturino il diritto al trattamento pensionistico integrativo a carico del soppresso Fondo Gas, viene posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo allo stesso Fondo per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare.