Il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni CU (Certificazione Unica dei redditi) da parte dei Sostituti d'imposta relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni, ad alcuni redditi diversi (es. compensi di lavoro autonomo occasionale e per attività sportiva dilettantistica) è il prossimo lunedì 7 marzo 2016, in modalità esclusivamente telematica . In caso di errato invio è possibile reinviare le CU correttive all’Agenzia delle Entrate senza incorrere in sanzioni entro 5 giorni lavorativi ossia entro il12 marzo, scadenza che però, cadendo di sabato slitta automaticamente a lunedì 14.
Da ricordare che dal 1° gennaio 2016, è entrato in vigore il nuovo sistema sanzionatorio per le Certificazioni Uniche 2016 in caso di omesso, tardivo o errato invio (art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015). In realtà, i nuovi limiti sanzionatori sarebbero dovuti andare in vigore dal 1° gennaio 2017, ma per effetto della Legge di Stabilità (art. 1, co. 952 della L. n. 208/2015) le modifiche si applicano già da quest’anno e prevedono una sanzione di 100 euro per ogni CU omessa, tardiva o errata e un limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta.
Se però la certificazione viene inviata entro 60 giorni dal 7 marzo di ogni anno, la sanzione è ridotta ad un terzo (33,33 euro) con un massimo di 20.000 euro.