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OMESSO VERSAMENTO RITENUTE: REATO NON RETROATTIVO

Omesso versamento ritenute: reato non retroattivo

Il nuovo reato di omesso versamento di ritenute non può essere applicato retroattivamente ai processi in corso

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7884/2016 della Terza sezione penale, ricorda come la riforma dei reati tributari entrata in vigore da pochi mesi per effetto del D.Lgs. n. 158/2015 ha esteso il nuovo reato di omesso versamento di ritenute (previsto dall’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000), oltre che alle ritenute certificate, alle «ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione», riformulando pertanto la rubrica: «omesso versamento di ritenute dovute o certificate». La prova del mancato versamento della ritenuta potrebbe, quindi, ora prescindere dalle certificazioni rilasciate al sostituito, potendo bastare che essa risulti dalla dichiarazione. Inoltre, la soglia di punibilità viene triplicata, passando da cinquantamila a 150.000 euro, per ciascun periodo d’imposta. Tuttavia, la Corte precisa che la norma sul nuovo reato di omesso versamento di ritenute, trattandosi di una norma più sfavorevole per l'eventuale imputato, non può avere applicazione retroattiva per i processi in corso.

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