L’INPS, con Circolare 29 febbraio 2016, n. 45, fornisce informazioni e chiarimenti su alcune novità sulle domande di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. In particolare,si ricorda che l’art. 1, comma 279 dalla legge n. 208/2015 ha prorogato il termine per la presentazione all’Inps delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016. Pertanto, entro il 31 dicembre 2016 gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici, possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata , come previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992.
La circolare si occupa inoltre della proroga per l'accesso al regime sperimentale opzione donna qualora la decorrenza del trattamento pensionistico sia dopo il 31 dicembre 2015, sempreché i requisiti siano stati maturati entro tale data; e ancora dell'esclusione dalle riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione anticipata ( previste con la legge n. 214 del 2011 e pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni e del 2% oltre i due anni ) sulle pensioni anticipate decorrenti dagli anni 2012, 2013 e 2014.