La circolare INPS n. 42 del 26.2.2016 fornisce istruzioni amministrative ed operative in materia di:
- indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi;
- diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti
a seguito del art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ( modifica delle disposizioni del T.U. maternità/paternità riguardante le tutele della maternità in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995. Aggiunta dell’articolo 64 bis T.U. in materia di adozioni e affidamenti e dell’articolo 64 ter T.U. sul diritto alle prestazioni in mancanza di contribuzione effettiva).
In particolare per quanto riguarda le adozioni/affidi si specifica che la disposizione interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, sia parasubordinati che liberi professionisti e che - non comporta variazioni sulle tutele già in atto in quanto si limita ad armonizzare la normativa con la sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012, per effetto del quale il periodo indennizzabile per maternità è stato esteso da 3 a 5 mesi.
In materia di indennità nei casi di omesso voersamento contributivo il documento di prassi precisa innazitutto che queste nuove disposizioni si applicano in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati”,in quanto non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva (collaboratori o associati in partecipazione) che è in capo invece al committente/associante.
Con particolare riferimento all’anno 2015 poi si sottolinea che :
- Sono indennizzabili, i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore della riforma).
- Sono indennizzabili anche i periodi di congedo di maternità/paternità in corso di fruizione alla predetta data, anche per la parte di congedo anteriore alla data della riforma.
Invece, non possono essere indennizzate sulla base della contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015; tali periodi pertanto sono indennizzati in presenza dei 3 mesi di contribuzione “effettiva” nei 12 mesi di riferimento