L’art. 7 del d.lgs. n. 80/2015 interviene in materia di congedo parentale fruito su base oraria, aggiungendo il comma 1-ter all'art. 32 del d. lgs. 151/2001, il quale introduce una disciplina legislativa applicabile in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. La disposizione in esame consente a ciascun genitore di scegliere tra la fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella oraria. Tale disposizione non si applica al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’INPS, con Circolare 23 febbraio 2016, n. 40, ha fornito indicazioni relative alla fruizione del congedo parentale ad ore dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici; in particolare, vengono previste:
- modalità di comunicazione dei dati di congedo parentale fruito ad ore tramite il flusso UNIEMENS - ListaPosPA: quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 "Eventi con accredito figurativo"
- modalità di comunicazione della contribuzione figurativa corrispondente alla tredicesima retribuzione persa in tutto o in parte per eventi di cui alla circolare n. 81/2015 e ai congedi parentali fruiti su base oraria.