Il Dipartimento delle finanze, con la Risoluzione n. 1 di ieri 17 febbraio 2016, è intervenuto sull’intricata norma agevolativa ai fini IMU relativa ai comodati (abbattimento del 50% della base imponibile Imu per gli immobili concessi in comodato a figli e genitori - art. 1, comma 10, Legge n. 208/2015 - Legge di Stabilità 2016), confermando le indicazioni già fornite a Telefisco 2016 e fornendo ulteriori precisazioni. Viene confermato che il concetto di “immobile” che deve essere riferito alle sole unità immobiliari abitative. Il Ministero ricorda anche che è stata abrogata la disposizione che autorizzava i Comuni a disporre l’assimilazione all’abitazione principale di quella data in comodato a parenti. In merito alla registrazione del contratto di comodato, viene confermato l’obbligo di registrare il contratto entro 20 giorni, con la precisazione che l’agevolazione Imu decorre dalla data del contratto di comodato e non da quello della registrazione. Anche per i contratti verbali di comodato si deve considerare la data di conclusione del contratto, ai fini della decorrenza dell’agevolazione. Viene poi precisato che anche per le pertinenze che vengono concesse in comodato unitamente all’abitazione si rende applicabile il trattamento di favore previsto per l’abitazione, tuttavia nei limiti comunque fissati dall’articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011, o nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.