E’ stato pubblicato nella G.U. 15 febbraio 2016, n. 37 il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, che è entrato in vigore il 16 febbraio 2016 e contiene misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. In base alla nuova normativa il gruppo bancario cooperativo è composto da:
- una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;
- le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
- le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo.