L’Inps, con messaggio n. 587 del 10 febbraio 2016 fornisce chiarimenti sull’art. 1, comma 277, della L. 208/2015, c.d. Legge Stabilità 2016, il quale dispone che ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica poste in essere , sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dalla norma, i benefìci previdenziali per esposizione all'amianto di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. La citata disposizione:
- vige a decorrere dall’1 gennaio 2016,
- prevede un termine di decadenza (60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della stessa legge) per l’inoltro delle istanze dirette al riconoscimento dei benefici ivi previsti.
Le succitate istanze potranno quindi essere presentate, non oltre il 29 febbraio 2016, alle strutture dell’istituto territorialmente competenti, ferme restando le integrazioni istruttorie che saranno necessarie a seguito dell’emanazione delle disposizioni applicative. Nell’istanza dovrà essere indicato il sito produttivo ed il periodo temporale di esposizione cui fa riferimento la norma.
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