I soggetti che nel 2016 intendono transitare nel regime forfetario non devono darne alcuna comunicazione preventiva. In sede di compilazione del Modello IVA 2016 (periodo d'imposta 2015), dovranno segnalare al rigo VA14, che si tratta dell'ultima dichiarazione precedente l'applicazione del regime forfetario. Nel modello IVA 2016, al rigo VF56, bisognerà anche, in caso, procedere con la rettifica della detrazione Iva ai sensi dell'art. 19 bis 2 del D.p.r. 633/72. Nella dichiarazione dei redditi, invece, occorrerà seguire le regole previste dall'art. 1 comma 66 della L. 190/2014, relative alle quote residue dei componenti di reddito la cui tassazione/deduzione è stata rinviata. Idem per i ricavi/compensi di competenza del 2015, incassati nel 2016, che dovranno partecipare alla determinazione del reddito relativo al 2015. L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco, ha chiarito che coloro che nel 2015 erano nel regime ordinario, pur avendo i requisiti per accedere al forfetario, possono nel 2016 accedere al regime agevolato, senza dover attendere il triennio. L'apertura è giustificata dalle significative modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. Eventuali fatture emesse nel 2016 con Iva possono essere "corrette" emettendo la rispettiva nota di credito, senza che tale comportamento pregiudichi la possibilità per il contribuente di accedere al forfetario. Il vero comportamento concludente che attesta la scelta del regime forfetario si realizza solo al momento della prima liquidazione Iva periodica.