Con la Circolare numero 22 del 4 .4.2016 l’Inps fornisce le prime indicazioni sulle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale ( d.lgs 148/2015 di riordino della normativa sugli ammortizzatori salariali ) e sulla modalità di presentazione della domanda telematica all'INPS.
Il Fondo di integrazione salariale, in continuità con il Fondo residuale, assicura la medesima funzione di tutela di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti di aziende cui non si applica la normativa sulla cassa integrazione e prive di fondi di solidarietà. I trattamenti di integrazione salariale garantiti sono l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.
La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. Come noto, al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto. Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa.