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LEASING ABITATIVO: CHIARIMENTI DAL NOTARIATO

1 minuto, Redazione , 02/02/2016

Leasing abitativo: chiarimenti dal Notariato

Secondo il Notariato, se nel corso del contratto di leasing abitativo si supera il limite di età di 35 anni e del limite di reddito di 55mila euro, ciò non comporta la perdita del diritto alla detrazione

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La nuova normativa sul leasing abitativo introdotta con la Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), che ha lo scopo di sviluppare l'utilizzo del leasing come alternativa al tradizionale finanziamento dell’acquisto di una casa con mutuo ipotecario, è stata  oggetto di risposte delle Entrate a Telefisco 2016 e di uno studio del Consiglio nazionale del Notariato (4-2016/T). La nuova disciplina prevede, per chi stipula un contratto di leasing abitativo tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, e abbia un reddito non superiore a 55mila euro, la possibilità di detrarre dall'Irpef lorda il 19 per cento:

a) dei canoni di leasing (fino all’importo di 8mila euro) e del prezzo di riscatto (fino all’importo di 20mila euro) se si tratti di un utilizzatore di età inferiore a 35 anni;

b) dei canoni di leasing (fino all’importo di 4mila euro) e del prezzo di riscatto (fino all’importo di 10mila euro) se si tratti di un utilizzatore di età non inferiore a 35 anni.

Secondo lo studio del Notariato, se, nel corso del contratto di leasing, si supera il limite di età di 35 anni e del limite di reddito di 55mila euro, ciò non comporta la perdita del diritto alla detrazione. Resta il dubbio se il requisito del reddito complessivo sia da valutare con riferimento al reddito del periodo d’imposta nel quale il contratto viene stipulato oppure al reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente in questione.

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