L’art. 3 del D.lgs. n. 146/1997 prevede che - a partire dal 1° gennaio 1998 - le aliquote contributive dovute al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Inps dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate - annualmente - della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’INPS, con Circolare 29 gennaio 2016, n. 17 individua quindi le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2016; nello specifico individua :
- l' aliquota per la generalità delle aziende agricole, che è fissata nella misura complessiva del 28,50%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.;
- le aliquote per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale;
- i contributi INAIL dal 1 gennaio 2016 per gli operai agricoli dipendenti;
- le agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2016.