Sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le prime Faq ufficiali sull’adempimento, definito dal Dm del 31 luglio scorso, riguardante l’invio delle prestazioni mediche da trasmettere al Sistema tessera sanitaria, il cui termine è stato prorogato al 9 febbraio prossimo.
Il primo importante chiarimento riguarda i soggetti tenuti alla trasmissione. Nessun obbligo scatta per fisioterapisti, logopedisti, e assimilati, non iscritti all’Ordine dei medici, e in generale per tutti i poliambulatori che non possiedono l’accreditamento per l’erogazione dei servizi sanitari. Nessun obbligo di invio scatta anche per gli iscritti all’Albo dei medici non titolari di partita Iva che svolgono prestazioni occasionali. Nessun invio nemmeno per le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente.
Altro importante chiarimento riguarda le modalità operative con le quali lo studio medico associato deve trasmettere i dati. In questo caso, sarà il medico rappresentante legale (anche tramite intermediario delegato) che dovrà inviare i documenti fiscali indicando la partita Iva dello studio. Inoltre, se lo studio medico esercita l’attività nell’ambito di una società (Srl, Snc o Sas), e quest’ultima emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nel 2015 andranno trasmesse dalla struttura, ma solo se questa è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari. Anche in questo caso, sarà il medico rappresentante legale (anche tramite intermediario delegato) che dovrà inviare i documenti fiscali per conto dello studio.
Infine, viene precisato che la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il criterio di cassa, pertanto, nel caso di fattura emessa nel 2015, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2016, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2015.