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RETRIBUZIONI LAVORATORI DOMESTICI 2016 INVARIATE

1 minuto, Redazione , 01/02/2016

Retribuzioni lavoratori domestici 2016 invariate

Circolare INPS N. 16 del 29.1.2016 su fasce di retribuzioni, importi contributivi lavoratori domestici e lavoro ripartito

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L'INPS ha emanato la circolare n. 16 del  29 gennaio 2015 in materia di : Importo dei contributi dovuti per l’anno 2016 per i lavoratori domestici. Coefficienti di ripartizione. Lavoro ripartito (art. 41 D.lgs. 276/2003).

Il documento specifica che per l'anno 2016, sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate con la circolare n. 12 del 23 gennaio 2015, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2016  per i lavoratori . Cio in considerazione della variazione percentuale comunicata dall' ISTAT pari  a -0,1 verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014-dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015-dicembre 201 e  visto  anche l' art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208 del 2015  (legge di Stabilità) il quale dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”  

Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e quelli  istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266.  Si conferma quindi  la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro,  previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Si ricorda che tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

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