Dal 1° gennaio 2015, come stabilito dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 175/2014, i sostituti d’imposta possono recuperare le somme rimborsate ai dipendenti in base ai prospetti di liquidazione dei modelli 730 e gli eventuali versamenti di ritenute o imposte sostitutive, effettuati in misura superiore a quella dovuta, esclusivamente mediante compensazione in F24, non più attraverso operazioni di compensazione “interna” di ritenute. Con la Risoluzione n. 7/E del 28 gennaio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non si applicheranno sanzioni ai sostituti d’imposta che hanno versato le ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015 non adeguandosi alla nuova disciplina e hanno omesso e/o presentato tardivamente il modello di pagamento a saldo zero.
Le Entrate recepiscono, così, le oggettive difficoltà manifestate dagli interessati in ordine al ritardato adeguamento dei software gestionali, in sede di applicazione della nuova procedura.