La Legge di Stabilità 2016 ha stabilito che, per le trasmissioni effettuate nel 2015 relative al 2014 e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, «non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni (...) nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata». Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2016, pur non precisando cosa debba intendersi per "lieve tardività", ha precisato che la disposizione trova applicazione non solo con riferimento agli adempimenti dei soggetti terzi tenuti a trasmettere i dati relativi e oneri e spese sostenute dai contribuenti (articolo 3 del Dlgs 175/2014), ma anche per le certificazioni uniche dei sostituti d’imposta. Tuttavia, veien sottolineato che la causa di non punibilità si applica nel primo anno in cui è richiesta la trasmissione dei dati avendo riguardo al primo anno in cui è introdotto l’obbligo, per cui la non punibilità opera, ad esempio, per le trasmissioni del 2016 relative alle spese sanitarie 2015, mentre non scatta per le Cu trasmesse nel 2016, in quanto per le stesse il primo anno di obbligo è stato il 2015.
Viene, poi, confermata anche per quest'anno la proroga al 31 luglio 2016 del termine dell’invio delle Certificazioni Uniche inerenti ai redditi erogati nel 2015 a soggetti che non presentano il 730 (tipicamente professionisti e imprese), mentre resta fermo al 7 marzo il termine per l'invio delle CU contenenti dati rilevanti ai fini della precompilata.