L’INPS, con Messaggio 25 gennaio 2016, n. 286, prevede per gli artigiani e per i commercianti la modalità operative per la gestione del regime agevolato della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge di stabilità 2015.
La richiesta per l’adesione al regime agevolato avverrà tramite istanza pervenuta attraverso apposito modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. Le domande saranno istruite in maniera automatizzata ad esclusione dei casi in cui si renda necessario l’intervento della sede. Il documento precisa che tutte le domande presentate per il suddetto regime agevolato, l’adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda.
Da notare che il termine ultimo di acquisizione delle domande è tassativamente il giorno 28 febbraio dell’anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente). Conseguentemente, nel caso in cui un soggetto contribuente abbia un data di inizio attività antecedente il 31/12 dell’anno precedente all’anno corrente senza essere titolare di posizione attiva a quel giorno, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28/2 dell’anno corrente.