In tema di licenziamento per aver svolto, durante la malattia, un'attività lavorativa in favore di terzi, la Cassazione civile sezione lavoro del 15 gennaio 2016, n. 586 ribadisce ancora una volta che è onere del lavoratore dimostrare la compatibilità dell'attività lavorativa svolta in favore di terzi con l'infermità determinante l'assenza dal lavoro e col recupero delle energie lavorative. Nel caso di specie, ha giudicato legittimo il licenziamento di un lavoratore che svolge attività lavorativa - nell'esercizio commerciale, ossia bar, gestito dalla di lui moglie in favore di terzi in costanza di assenza per malattia. Tutto ciò si basa però sull'assunto, ormai maggioritario nella giurisprudenza , che è illegittimo il licenziamento del lavoratore in malattia allorquando svolga attività a favore di terzi se le prestazioni non sono tali da compromettere la guarigione del dipendente o aggravato lo stato morboso.