L’INPS, con Messaggio 26 gennaio 2016, n. 306, precisa che il Decreto legislativo n. 148/2015 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto, all’articolo 29, che il Fondo di solidarietà residuale, (Legge n. 92/2012 ) a decorrere dal 1° gennaio 2016 assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale. Ricordiamo che gli artt.30 e 31 del , D.Lgs. n.148/15, prevedono che il fondo siano finanziato con le seguenti modalità:
- i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori;
- i datori di lavoro che occupano mediamente da cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% esclusi i dirigenti.
I datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti già iscritti al Fondo di solidarietà residuale sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione dal 1° gennaio 2016. Rimangono ferme le modalità di denuncia e di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale.
Per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti o comunque non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, saranno fornite successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento.