Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, pubblicato nella G.U. 22 gennaio 2016, n. 17, contiene disposizioni in materia di depenalizzazione, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
In particolare, il comma 6 dell’art. 3 del d.lgs. 8/2016 ha sostituito l’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Infatti, ha previsto che l’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
La norma entrerà in vigore il 6 febbraio 2016.