L’INPGI, con Circolare 22 gennaio 2016, n. 1 rende noto che l’ISTAT, con comunicato del 15/01/2016, ha determinato l’indice di variazione annuale dei prezzi al consumo nella misura di - 0,1%. Trattandosi di una, seppur minima, flessione negativa, in attesa di ulteriori approfondimenti, non si procede alla rivalutazione dei minimali e massimali retributivi, che - fatta eccezione per la retribuzione annua utile per l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/1992 - restano, quindi, provvisoriamente confermati nella misura vigente per l’anno 2015.
Si comunica che, relativamente all’anno 2016, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente, è pari a Euro 45.896,00 (importo pari alla 1A fascia di retribuzione pensionabile - art. 7 Regolamento INPGI). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.825,00.
Si ricorda inoltre che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d’anno.