Nei giorni scorsi Confindustria ha avanzato istanza di interpello alla Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, al fine di conoscere il parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, recante la disciplina in materia di distacco dei lavoratori ( D.L. n. 76/2013 conv. da L. n. 99/2013); in particolare veniva chiesto se, nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell’ambito di un gruppo di imprese, sia possibile considerare il requisito dell’interesse del distaccante in termini pressoché analoghi a quanto espressamente dettato dal Legislatore al comma 4 ter, dell’art. 30 citato.
La Direzione, con interpello n. 1 del 20 gennaio 2016 ha risposto affermando che in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui all’art. 2359, comma 1, c.c., l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete. Il descritto meccanismo giuridico di controllo non sembra ravvisarsi, invece, nell’ambito dei fondi integrativi di previdenza e assistenza cui partecipano, in qualità di soci, società appartenenti al medesimo gruppo.