Il Ministero del lavoro, con il Decreto ministeriale 11 gennaio 2016 ha integrato e modificato il decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In particolare, ha previsto che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è eziologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Tale decreto è entrato in vigore dal 22 gennaio 2016, ossia dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che è avvenuto nella G.U. 21 gennaio 2016, n. 16.