L’INPS, con circolare n. 8 del 20 gennaio 2016, fornisce informazioni sul prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali, disciplinato dall’art. 1, commi da 295 a 297 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Ciò si applica ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2013. A tali lavoratori continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 In sostanza , i destinatari della norma in oggetto hanno diritto al prepensionamento, indipendentemente dal requisito anagrafico e in presenza delle altre condizioni di legge, sulla base dell’anzianità contributiva minima di 32 anni da far valere nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, aumentata di un periodo pari a tre anni, fino a un massimo di trentacinque.