Con riguardo alla comunicazione riguardante le cessioni gratuite di beni di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72, a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF è previsto:
- l’aumento a € 15.000 (in precedenza € 5.164,57) del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione;
- l’esonero della stessa, senza limiti di valore, in caso di beni facilmente deperibili.