L’INPS, con Messaggio 15 gennaio 2016, n. 162 specifica le modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello, previsto dal D.M. 8 aprile 2015 che ha disciplinato, per l’anno 2015, lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di II livello, previsto dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007.
Con riguardo all’entità dello sgravio, si precisa che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Infatti se le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello o per altre cause , avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante. Inoltre, per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.