E’ stato stato pubblicato sulla G.U. n.13 del 18 gennaio , il Decreto ministeriale 29 ottobre 2015 che ha dato attuazione all'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI).
Va ricordato che l'ASDI è concesso ai lavoratori che:
a) abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima;
b) siano ancora in stato di disoccupazione, al termine del periodo di fruizione della NASpI;
c) siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un'età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) siano in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 5.000. Ai fini del mantenimento dell'ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso. Solo in alcuni casi (art. 9 del DPCM n. 159 / 2013), può essere utilizzata una attestazione dell'ISEE corrente;
e) non abbiano usufruito dell'ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
f) abbiano sottoscritto un progetto personalizzato.
L'ASDI è erogato mensilmente dal termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi.