L’INPS, con Messaggio 12 gennaio 2016, n. 77, fornisce chiarimenti sui lavoratori italiani operanti all’estero e ribadisce che non vi è obbligo contributivo per i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.Lgs. n. 148/2015. Infatti :" per i lavoratori italiani operanti all’estero (Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati), l’obbligo contributivo è circoscritto alle sole forme assicurative elencate nell’articolo 1 del D.L. n. 317/1987, convertito con modificazioni in Legge n. 398/1987 (Ivs, Tbc, Ds, Mobilità), fermo restando l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di versamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Tra le forme di previdenza e assistenza sociali elencate nell’articolo 1 del Decreto legge citato non figura la contribuzione destinata al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari."
In proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. 26327.22-12-2015 ha reso noto che, "posto che i fondi di solidarietà bilaterali hanno una funzione sostitutiva dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari, parallelamente, si deve ritenere che per i lavoratori operanti all’estero non siano dovuti i contributi destinati al finanziamento dei trattamenti erogati dai fondi di solidarietà per le causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, salvo che i decreti istitutivi di ciascun fondo non dispongano diversamente.