La Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha disposto l'esclusione dall'ambito soggettivo Irap dei soggetti che esercitano un'attività agricola, ai sensi dell'art. 32 del TUIR, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (ossia, in generale dal 2016). L’esenzione IRAP è riconosciuta anche:
- alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall’art. 8, D.Lgs. n. 227/2001;
- alle cooperative e loro consorzi di cui all’art. 10, DPR n. 601/73.
Resta ferma, invece, la soggezione ad Irap per le attività di agriturismo, allevamento e per le attività connesse rientranti all'art. 56-bis del TUIR, per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria.