La Legge di Stabilità 2016 riscrive l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 sull’IVA e l’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 sulle imposte sui redditi, modificando i termini per l’accertamento. Più precisamente viene previsto il seguente ampliamento dei termini:
- 5 anni, invece dei 4 successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per la notifica di avvisi relative alle rettifiche e agli accertamenti induttivi;
- 7 anni, invece dei 5 anni, decorrenti dall’anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata, nel caso di omessa dichiarazione o presentazione di dichiarazione nulla, che vengono equiparate.
Entro i termini previsti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate.
I nuovi termini di accertamento si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e successivi; per i periodi d'imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni previgenti che prevedevano la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata.