Secondo quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2016, che ha introdotto il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), DPR n. 131/1986, il proprietario della “prima casa” può acquistare una nuova "prima casa” con le relative agevolazioni, anche se risulta ancora proprietario del primo immobile, a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto. Se entro tale termine la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione delle agevolazioni.